Un collaboratore di giustizia, condannato a oltre ventotto anni di reclusione per gravi reati associativi e di sangue, ha richiesto l'accesso alla liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda a causa del mancato risarcimento del danno alle vittime e dell'assenza di attività riparatorie o di volontariato. I giudici di merito hanno ritenuto tale mancanza ostativa, nonostante il lungo percorso collaborativo, la regolare condotta carceraria e la totale rottura dei legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata. La Suprema Corte ha chiarito che per i collaboratori di giustizia l'assenza di risarcimenti economici o di iniziative di riconciliazione non costituisce un blocco automatico del beneficio penitenziario, ma deve essere bilanciata con tutti gli altri elementi del percorso di recupero.
Continua »