La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14457/2025, ha stabilito che l'obbligo del giudice di informare le parti sulla possibilità di applicare sanzioni sostitutive non vale nel procedimento di patteggiamento. Questa facoltà, infatti, è riservata al giudizio ordinario. Nel patteggiamento, l'eventuale applicazione di pene alternative alla detenzione deve essere oggetto di uno specifico accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, senza che il giudice possa intervenire d'ufficio per modificare il patto.
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