Un lavoratore accetta la risoluzione consensuale del rapporto con la propria azienda, concordando un piano di incentivo all'esodo e un'apposita clausola di tutela. L'accordo garantisce un'integrazione economica qualora sopravvengano modifiche alle regole pensionistiche. In seguito all'introduzione delle finestre di differimento per l'erogazione della pensione, l'ex dipendente subisce un vuoto di reddito di quattordici mesi tra la fine dell'indennità di mobilità e il primo assegno pensionistico. Il datore di lavoro rifiuta il pagamento della somma integrativa, sostenendo una rigida lettura letterale della clausola contrattuale. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando la condanna al pagamento in favore del dipendente: i contratti vanno interpretati secondo buona fede e ricercando la reale funzione economica dell'accordo, che era garantire continuità di reddito fino alla pensione.
Continua »