Un professionista si è visto negare l'ammissione di un credito in un fallimento perché i contratti di incarico non avevano una data certa opponibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10717/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la valutazione sull'idoneità di un fatto a stabilire la data certa di un documento (come una PEC) è un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto le prove fornite non sufficienti a garantire la certezza della data dell'incarico professionale prima della dichiarazione di fallimento.
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