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Getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)

Definizione

Il reato commesso da chi getta o versa cose che possono offendere, sporcare o molestare le persone. Include anche l'emissione di gas, vapori o fumi nocivi e intollerabili.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Emissioni Moleste: Azienda Condannata Nonostante Altre Fonti
L'amministratore di un'azienda viene condannato per il reato di emissioni moleste a causa dei cattivi odori provenienti dal suo impianto. L'imputato ricorre in Cassazione sostenendo che non vi fosse prova certa della provenienza degli odori, data la presenza di altre fonti inquinanti nella zona. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile e conferma la condanna. I giudici chiariscono che, trattandosi di un reato permanente, non è necessario provare ogni singolo episodio di molestia. Le prove raccolte erano sufficienti a dimostrare che l'attività dell'azienda era la causa principale dei miasmi, rendendo definitiva la responsabilità penale dell'amministratore e il suo obbligo di risarcire il Comune.
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Smaltimento illecito e odori: Ristorante condannato in Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico dei due titolari di un ristorante per un duplice reato: lo smaltimento illecito di oli esausti nella fognatura condominiale e le continue molestie olfattive causate ai vicini. I giudici hanno ritenuto provata la responsabilità dei ristoratori, nonostante questi negassero le accuse. La decisione si è basata su prove logiche, come l'impossibilità che un'ostruzione fognaria così grave fosse causata da un uso domestico, e sulle testimonianze concordi dei condomini. La Corte ha stabilito che la gestione congiunta dell'attività rendeva entrambi i titolari responsabili per lo smaltimento illecito e le molestie olfattive, respingendo il loro ricorso e rendendo la condanna definitiva.
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Violazione prescrizioni ambientali: condannato per polvere e MPS
Un imprenditore è stato condannato per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale e per aver molestato i vicini con polveri derivanti dalla sua attività di trattamento di rifiuti edili. L'azienda non separava correttamente i materiali, come imposto dal permesso, e gli impianti di abbattimento polveri erano malfunzionanti. La Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo un principio chiave: tutte le condizioni dell'autorizzazione, anche quelle relative alle materie prime secondarie (MPS) e non solo ai rifiuti, sono vincolanti. La loro inosservanza costituisce reato. L'appello dell'imprenditore è stato quindi respinto.
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