Un'azienda che forniva servizi di trasporto rifiuti tramite 'nolo a caldo' (veicoli con autista) si è vista negare dall'Agenzia delle Entrate l'applicazione dell'IVA ridotta. L'Agenzia considerava il servizio un semplice noleggio, escluso dal beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio importante: il trasporto di rifiuti, anche se effettuato con la formula del nolo a caldo, rientra a pieno titolo nel ciclo di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, ha diritto all'aliquota IVA agevolata gestione rifiuti. La modalità contrattuale non può prevalere sulla natura effettiva del servizio, che è parte integrante di un'attività di interesse pubblico.
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