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Genuinità

Definizione

Requisito che distingue il vero appalto dalla mera fornitura di manodopera, basato sull'effettivo esercizio del potere organizzativo da parte dell'appaltatore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Interposizione fittizia: autonomia degli appalti
Un lavoratore ha agito in giudizio per veder accertata l'interposizione fittizia di manodopera in una successione di appalti durata oltre vent'anni. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che un precedente giudicato sulla regolarità dell'ultimo appalto della serie precludesse l'analisi dei periodi precedenti. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che ogni contratto di appalto gode di autonomia giuridica. La validità di un rapporto recente non sana automaticamente le irregolarità di quelli passati, rendendo necessaria una valutazione specifica per ogni singolo periodo lavorativo contestato.
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Apprendistato: i rischi della mancata formazione
La Corte di Cassazione ha confermato la trasformazione di un contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a causa della mancanza di formazione effettiva. Una società aveva impugnato la decisione di merito che la condannava al pagamento di differenze contributive all'INPS, sostenendo la validità del rapporto. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che l'attività si era limitata a un semplice affiancamento, privo della componente teorica e pratica prevista dal progetto formativo. Tale carenza lede la causa stessa del contratto, rendendo l'apprendistato non genuino e facendo decadere i benefici contributivi.
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Appalto non genuino: guida alla subordinazione
La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e una società committente a causa di un appalto non genuino. Nonostante la lavoratrice fosse formalmente assunta da diverse cooperative, l'attività veniva svolta sotto il controllo diretto della società utilizzatrice. La Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore e l'assenza di rischio d'impresa configurano un'interposizione illecita di manodopera, rendendo nullo il contratto di appalto e imputando il rapporto di lavoro al reale beneficiario della prestazione.
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