Una società di trasporti si è vista negare il rimborso delle accise sul gasolio commerciale per i suoi autobus. Sebbene i veicoli, originariamente Euro 2, fossero stati dotati di filtri antiparticolato (FAP) per migliorare le emissioni, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell'agevolazione fiscale conta la categoria di omologazione originale del veicolo e non le modifiche successive. La normativa nazionale, che esclude i veicoli Euro 2 o inferiori dal beneficio, è stata ritenuta legittima e non in contrasto con le direttive europee.
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