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Garanzia di buon funzionamento

Definizione

Una clausola contrattuale che assicura l'efficienza di un bene per un determinato periodo, invertendo l'onere della prova sul fornitore in caso di malfunzionamento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Garanzia di buon funzionamento: manuale errato batte uso improprio
L'Acquirente di un macchinario trituratore ha citato in giudizio la Società Venditrice e la Società Costruttrice a causa di continui guasti che rendevano il bene inservibile, invocando la garanzia di buon funzionamento. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, attribuendo i danni a un uso improprio da parte dell'utente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Acquirente. I giudici d'appello hanno infatti omesso di considerare un fatto decisivo: il manuale d'uso fornito indicava una potenza quasi doppia (29 kW) rispetto a quella reale del macchinario consegnato (15 kW). Questa difformità documentale ha indotto l'operatore a impostazioni errate, escludendo la colpa dell'utilizzatore. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Garanzia di buon funzionamento: il guasto non basta senza prove
Una società acquirente ha citato in giudizio la ditta fornitrice chiedendo il risarcimento dei danni per il malfunzionamento di uno scambiatore di calore. La ditta si è difesa eccependo che la garanzia di buon funzionamento decennale era subordinata all'uso di liquidi con una concentrazione chimica specifica, condizione mai provata dall'acquirente. La Corte d'Appello ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo inoltre inattendibili i testimoni dell'acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'attendibilità dei testimoni e che l'acquirente non ha dimostrato il rispetto delle condizioni d'uso previste dal contratto per attivare la garanzia di buon funzionamento. Di conseguenza, l'acquirente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Garanzia di buon funzionamento: l’onere della prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29178/2023, chiarisce la ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di appalto che includono una garanzia di buon funzionamento. Un'azienda committente si opponeva al pagamento di una fattura per la riparazione di un macchinario, invocando tale garanzia. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di questa clausola, spetta all'appaltatore dimostrare che il malfunzionamento non deriva da un vizio intrinseco del bene, ma da una causa esterna, come la condotta del committente. Nel caso specifico, il ricorso è stato rigettato perché l'appaltatore aveva provato che il guasto era stato causato da una modifica impropria apportata dall'acquirente al macchinario.
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