La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di furto in abitazione aggravato. L'imputato contestava l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che non vi fossero i presupposti per la sua configurazione. I giudici di legittimità hanno invece confermato che l'aggravante si realizza ogni volta che il colpevole utilizza energia fisica per rompere, guastare, danneggiare o trasformare un bene altrui, o per mutarne la destinazione d'uso. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in quanto basata su valutazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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