La Corte di Cassazione ha stabilito che il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica costituisce sempre reato aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., in quanto l'energia è un bene destinato a pubblico servizio. Di conseguenza, il reato è procedibile d'ufficio e non richiede la querela della società fornitrice. La Corte ha annullato una sentenza di un tribunale che, escludendo l'aggravante, aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela.
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