La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati condannati per furto di energia elettrica. La Corte ha confermato che tale reato è sempre aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p., poiché la 'res furtiva' destinata a pubblico servizio è l'energia stessa, e non il contatore. Di conseguenza, il reato rimane procedibile d'ufficio, senza necessità di querela.
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