Un uomo ha subito una condanna per il furto di ciclomotore dopo essere stato visto alla guida del mezzo sottratto e averlo parcheggiato sotto la propria abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che lo scooter fosse vecchio e usurato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sede di legittimità non consente di riesaminare le prove di fatto già correttamente analizzate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, i rilievi fotografici hanno attestato un valore economico intrinseco del veicolo tale da escludere l'attenuante richiesta. Il ricorrente deve quindi scontare la condanna e pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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