Due clienti sottraggono merce all'interno di un'attività commerciale dopo avere staccato il dispositivo antitaccheggio. I giudici di merito condannano entrambi per furto aggravato in concorso, riconoscendo sia la violenza sulle cose sia l'esposizione della merce alla pubblica fede. I condannati impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza delle due circostanze aggravanti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il rifiuto delle pene sostitutive del carcere. I Supremi Giudici respingono totalmente le impugnazioni e le dichiarano inammissibili. La Corte stabilisce che distaccare il congegno protettivo trasforma la cosa e ne elimina la difesa funzionale, integrando la violenza materiale. Inoltre, la normale sorveglianza del personale non esclude l'affidamento alla pubblica fede se manca un controllo continuo e infallibile. I ricorrenti perdono definitivamente il ricorso e devono versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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