Il Ricorrente è stato condannato per il furto di una borsa lasciata incustodita da una Studentessa in un'aula universitaria durante le ore di lezione. La difesa ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante del furto commesso in uffici o stabilimenti pubblici, sostenendo che l'oggetto fosse privato e presente solo occasionalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che si configura il furto aggravato in ufficio pubblico anche se il bene sottratto è privato e non appartiene all'ufficio, poiché l'aula universitaria è destinata ad attività didattiche istituzionali e merita una tutela rafforzata per la fiducia che ispira il luogo pubblico. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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