Un autotrasportatore ha impugnato alcuni avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per l'importazione di gasolio da Livigno all'Italia. L'amministrazione contestava l'uso di serbatoi supplementari per superare i limiti di carburante esente da dazi. Il contribuente sosteneva che tali serbatoi, sebbene aggiuntivi, fossero omologati e rientrassero nella franchigia doganale carburante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per "serbatoio normale" idoneo alla franchigia doganale carburante si intende solo quello installato all'origine dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso modello. I serbatoi montati successivamente da concessionari o terzi non beneficiano dell'esenzione, anche se omologati o installati stabilmente. Il trasportatore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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