La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità di un ricorso la cui firma digitale era stata classificata come 'non valida' dal software della cancelleria. La Corte ha stabilito che, nella fase di transizione al processo telematico, la mera verifica negativa del software non è sufficiente. È necessario che il giudice verifichi la presenza di altri elementi, come la provenienza dell'atto da una PEC riconducibile al difensore o la validità della firma su altri allegati, per accertare con certezza la paternità dell'atto prima di dichiararne l'inammissibilità. Il caso è stato quindi rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
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