Una banca ha trattenuto somme relative a una fideiussione per immobili da costruire anche dopo il trasferimento della proprietà, condizionandone lo svincolo al rilascio del certificato di agibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima questa pratica, stabilendo che la garanzia, secondo il D.Lgs. 122/2005, cessa la sua efficacia con l'atto di trasferimento del bene. Qualsiasi estensione contrattuale è invalida se l'acquirente non dimostra un interesse concreto al suo mantenimento.
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