L'Ente Impositore ha impugnato la sentenza favorevole a un contribuente riguardante il classamento di un immobile in comproprietà. La notifica dell'appello è avvenuta tramite un operatore postale privato prima delle riforme del 2017. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica a mezzo posta privata di atti giudiziari, effettuata da un operatore senza licenza speciale, è nulla. Sebbene la costituzione del contribuente sani la nullità, la data di spedizione non ha certezza legale. Di conseguenza, rileva solo la data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Poiché tale ricezione è avvenuta dopo la scadenza del termine di impugnazione, l'appello è stato dichiarato inammissibile. Il contribuente vince definitivamente la causa.
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