Due datori di lavoro sono stati condannati per il reato di estorsione del datore di lavoro per aver costretto, sotto minaccia di licenziamento, diversi dipendenti a restituire in contanti parte dello stipendio indicato in busta paga. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dei datori di lavoro, distinguendo tra le minacce avvenute durante il rapporto di lavoro e gli accordi presi prima dell'assunzione. La Corte ha stabilito che la restituzione dello stipendio concordata prima dell'assunzione non costituisce reato, mentre la pretesa avanzata a rapporto già avviato integra il delitto di estorsione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per uno dei lavoratori (accordo preventivo) riducendo la pena, confermando invece la responsabilità per gli altri dipendenti minacciati successivamente.
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