Una società a responsabilità limitata viene cancellata dal registro delle imprese. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notifica ai soci un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA non versata dalla società prima della sua cancellazione. Uno dei soci impugna l'atto, sostenendo di non aver mai percepito utili dalla liquidazione e che non vi fosse prova di alcuna distribuzione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del socio, confermando la legittimità dell'azione del Fisco. I giudici stabiliscono che la cancellazione della società non estingue i debiti, ma li trasferisce ai soci. La responsabilità del socio opera in proporzione alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva riscossione di somme in sede di liquidazione. Il socio potrà contestare l'effettiva percezione delle somme solo nella successiva fase di riscossione.
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