Un esponente politico è stato condannato per aver indotto un consigliere comunale ad autenticare falsamente le firme per una lista elettorale. La difesa ha sostenuto la tesi del falso innocuo, poiché la lista non aveva comunque raggiunto il numero minimo di firme per partecipare alle elezioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il falso ideologico in materia elettorale sussiste indipendentemente dall'esito della procedura amministrativa. Il reato offende la fede pubblica e la funzione documentale dell'atto, rendendo irrilevante il mancato raggiungimento del quorum delle sottoscrizioni. La sentenza affronta anche il tema delle attenuanti generiche, negate per i precedenti penali e il comportamento non collaborativo dell'imputato.
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