La Corte di Cassazione ha confermato il fallimento di una società a responsabilità limitata che, pur operando nel settore agricolo, svolgeva in misura preponderante attività commerciale, come la trasformazione e vendita di prodotti acquistati da terzi. La Corte ha stabilito che per le società commerciali, come le s.r.l., la soggettività al fallimento è presunta e spetta alla società stessa dimostrare la prevalenza dell'attività agricola. Inoltre, un precedente decreto di inammissibilità di un concordato preventivo non costituisce giudicato sulla natura non fallibile dell'impresa.
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