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Fallimento Appaltatore

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fallimento appaltatore: stop alla sospensione pagamenti
Una società costruttrice fallita ha agito contro un ente pubblico per ottenere il pagamento di lavori eseguiti. L'ente aveva sospeso il pagamento per inadempienze verso i subappaltatori. La Corte di Cassazione ha stabilito che con il fallimento appaltatore, il contratto si scioglie e il meccanismo di sospensione del pagamento non è più applicabile. Di conseguenza, il curatore fallimentare ha diritto a riscuotere il credito per soddisfare la massa dei creditori.
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Fallimento appaltatore: no prededuzione al subappalto
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di fallimento dell'appaltatore di un'opera pubblica, il credito del subappaltatore non gode di prededuzione. Con il fallimento, il contratto d'appalto si scioglie, rendendo inapplicabile il meccanismo di tutela che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore fino al saldo del subappaltatore. Di conseguenza, il subappaltatore diventa un creditore concorsuale come gli altri, da soddisfare secondo il principio della par condicio creditorum.
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Fallimento appaltatore: no pagamento diretto al sub
Un'impresa subappaltatrice ha richiesto il pagamento diretto dei suoi crediti a una stazione appaltante pubblica a seguito del fallimento dell'appaltatore principale. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che in caso di fallimento appaltatore, il contratto si scioglie e il subappaltatore non può bypassare la procedura fallimentare. Il suo credito deve essere insinuato nel passivo del fallimento per rispettare il principio della par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori).
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Fallimento appaltatore: il subappalto e il credito
In un caso complesso riguardante un appalto pubblico, alcuni subappaltatori hanno richiesto il pagamento diretto alla stazione appaltante a seguito del default e successivo fallimento dell'appaltatore principale. Quest'ultimo aveva però ceduto i propri crediti a una società di factoring. La Corte di Cassazione, affrontando il tema del fallimento appaltatore, ha stabilito che la sospensione dei pagamenti a tutela dei subappaltatori cessa con la dichiarazione di fallimento. La causa è stata rinviata per valutare l'opponibilità della cessione del credito alla procedura fallimentare.
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