La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di fallimento dell'appaltatore di un'opera pubblica, il credito del subappaltatore non gode di prededuzione. Con il fallimento, il contratto d'appalto si scioglie, rendendo inapplicabile il meccanismo di tutela che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore fino al saldo del subappaltatore. Di conseguenza, il subappaltatore diventa un creditore concorsuale come gli altri, da soddisfare secondo il principio della par condicio creditorum.
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