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Factoring Pro Soluto

Definizione

Contratto con cui un'impresa cede i propri crediti commerciali a una società specializzata (factor), la quale si assume il rischio di eventuale insolvenza del debitore. La cessione è definitiva.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Factoring pro soluto: Debito contestato, ma il Factor perde
Una società di factoring ha chiesto la restituzione degli anticipi a un fornitore, sostenendo che la garanzia del contratto di Factoring pro soluto fosse venuta meno. Il debitore finale, un ente pubblico, aveva contestato le fatture. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del factor. I giudici hanno stabilito che la contestazione non riguardava l'esistenza del credito in sé, ma la legittimazione del fornitore a fatturare direttamente. Poiché il credito esisteva, anche se verso un soggetto diverso (l'appaltatore principale), il rischio di mancato incasso rimaneva a carico della società di factoring, come previsto dal contratto. Il factor ha perso la causa e ha dovuto pagare le spese legali.
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Sconti tariffari sanità: no alla retroattività
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 16585/2024, ha stabilito un importante principio in materia di sconti tariffari sanità. Il caso riguardava la pretesa di un'Azienda Sanitaria di applicare retroattivamente sconti a prestazioni fornite da un laboratorio di analisi negli anni 2011 e 2012. La Corte ha accolto il ricorso del laboratorio, affermando che gli sconti, previsti da una legge per il triennio 2007-2009, non possono essere estesi a periodi successivi, tutelando così la stabilità dei rapporti contrattuali e l'affidamento delle strutture private accreditate.
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Factoring pro soluto: accordo scritto è decisivo
Una società fornitrice ha contestato un debito derivante da un contratto di factoring, sostenendo l'esistenza di una copertura 'pro soluto' basata su comportamenti concludenti, nonostante il contratto richiedesse una comunicazione scritta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. La sentenza ribadisce che le contestazioni in sede di legittimità devono essere specifiche e non possono introdurre elementi nuovi non discussi nei gradi precedenti. In tema di factoring pro soluto, la forma scritta prevista dalle parti prevale su presunti accordi taciti se non contestata correttamente.
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