Una società di rimessaggio ha intimato il pagamento per la sosta di un'imbarcazione. Il proprietario si è opposto, negando l'esistenza di un contratto diretto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto configurava un contratto di deposito, perfezionatosi con la consegna del bene. Di conseguenza, alla società spetta il cosiddetto 'privilegio del depositario' ai sensi dell'art. 2756 c.c., che le conferisce il diritto di vendere l'imbarcazione per soddisfare il proprio credito, anche se il proprietario è un soggetto terzo rispetto al rapporto di deposito, a condizione che vi fosse il suo assenso e la buona fede del depositario.
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