Una società ha citato in giudizio il proprio istituto di credito per l'addebito di interessi e commissioni ritenuti illegittimi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31826/2025, ha stabilito principi fondamentali in materia di onere della prova e anatocismo. Ha confermato che spetta al correntista che agisce in giudizio produrre gli estratti conto. Tuttavia, ha chiarito che per i contratti stipulati prima della delibera CICR del 2000, l'applicazione dell'anatocismo richiede un nuovo accordo scritto tra le parti, non essendo sufficiente una modifica unilaterale da parte della banca.
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