Una società di servizi ha richiesto e ottenuto da un Comune il rimborso dei costi per i permessi retribuiti concessi a un proprio dipendente, eletto Sindaco dello stesso Comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la società, pur essendo a partecipazione pubblica, deve essere considerata un 'datore di lavoro privato' ai fini della normativa sui permessi retribuiti per amministratori locali. Di conseguenza, l'onere finanziario di tali permessi spetta all'ente locale che beneficia della funzione pubblica e non all'azienda. La qualifica di 'organismo di diritto pubblico' non modifica la natura privatistica del rapporto di lavoro.
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