Un ente pubblico ha sciolto un contratto di appalto per la costruzione di alloggi. L'impresa ha rifiutato di restituire il cantiere per oltre quattro anni, invocando il diritto di ritenzione a causa del mancato pagamento dei lavori svolti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che il diritto di ritenzione è una misura eccezionale non applicabile per analogia all'appaltatore che opera su suolo altrui. Inoltre, l'eccezione di inadempimento non giustifica il blocco della restituzione del cantiere dopo lo scioglimento del contratto, poiché la riconsegna è un effetto automatico della fine del rapporto e non una controprestazione. L'impresa è stata condannata a risarcire i danni per il ritardo.
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