Un uomo sottoposto a restrizione ottiene il permesso di allontanarsi dalla propria abitazione per motivi di salute ed effettuare una visita in ospedale. L'imputato sfrutta questo permesso come pretesto e, senza attendere il controllo medico, raggiunge la vittima dei suoi precedenti atti persecutori. Accusato del reato di evasione, l'uomo contesta la sentenza di appello che non gli concede le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi sollevati. I giudici confermano che il magistrato non deve esaminare ogni dettaglio, ma basta valorizzare elementi decisivi. Nel caso esaminato, la condotta dimostra una forte scaltrezza incompatibile con il beneficio della riduzione di pena. L'imputato perde il ricorso, deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende e sostenere tutte le spese del giudizio.
Continua »