Un uomo, autorizzato a recarsi in un cantiere durante gli arresti domiciliari, viene condannato per evasione per essere rientrato in ritardo. La sua difesa sostiene l'insussistenza del reato e chiede l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la relazione tra evasione e tenuità del fatto è esclusa quando la condotta dimostra disprezzo per le regole. Il ritardo non brevissimo, i futili motivi e l'atteggiamento sprezzante verso le prescrizioni dell'autorità rendono il fatto non meritevole del beneficio. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento di una sanzione.
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