Un gestore idrico ha richiesto a un utente il pagamento di somme arretrate a titolo di conguaglio partite pregresse per il periodo 2005-2011. L'utente ha contestato la richiesta e il Tribunale ha ritenuto illegittimo il recupero retroattivo dei costi. La Corte di Cassazione ha chiarito che il recupero retroattivo non è vietato in assoluto. Tuttavia, le somme richieste possono comprendere esclusivamente gli importi che risultavano già esigibili secondo il vecchio Metodo Tariffario Normalizzato del 1996. La società fornitrice ha l'onere rigoroso di dimostrare che i costi fossero effettivamente ammissibili e recuperabili in base alla normativa dell'epoca. I giudici hanno quindi accolto parzialmente il ricorso del gestore, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame probatorio.
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