Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo per un debito derivante da finanziamenti, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale e contestando il calcolo degli interessi. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento. La decisione si fonda su due motivi principali: la presenza di una clausola contrattuale che stabiliva la competenza esclusiva del foro adito e il comportamento processuale dell'opponente, che di fatto ha abbandonato la causa dopo l'atto iniziale, portando a una rinuncia implicita delle sue domande.
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