L'Agenzia delle Entrate ha contestato a due contribuenti maggiori imposte sui redditi personali per l'anno 2004, derivanti dalla cessione di asset immateriali di loro proprietà. Dopo un lungo contenzioso di merito, la controversia è giunta in Corte di Cassazione tramite ricorsi contrapposti. Prima della decisione finale, entrambe le parti hanno formalizzato reciproci atti di rinuncia alle rispettive impugnazioni, concordando la compensazione integrale delle spese legali. I giudici di legittimità hanno accertato la regolarità delle dichiarazioni e hanno pronunciato l'estinzione del giudizio tributario. La Corte ha inoltre stabilito che i contribuenti non devono versare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria inapplicabile in caso di accordo e chiusura anticipata della lite.
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