L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena a un anno e otto mesi di reclusione tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dal territorio dello Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'imputato non può rimettere in discussione la misura della pena dopo averla liberamente concordata con la pubblica accusa, qualora il giudice d'appello l'abbia ritenuta congrua. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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