La società concessionaria della riscossione ha notificato a una società un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e mancato pagamento di oltre 21.000 euro per la tassa rifiuti. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo l'esenzione TARI immobile collabente, poiché il fabbricato risultava iscritto al catasto nella categoria F2 come rudere inidoneo a produrre scarti. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno rigettato il ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della contribuente. Il collegio ha sancito che la natura fatiscente di un bene non basta da sola: chi richiede l'esenzione deve denunciare la situazione al Comune e provare con perizie l'impossibilità di produrre rifiuti urbani, oltre all'eventuale smaltimento separato. La società versa l'intero debito e le spese di lite.
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