Un cittadino ha agito contro l'ente previdenziale per una prestazione legata all'omologa del requisito sanitario. All'esito del giudizio di legittimità, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali. Il cittadino ha contestato la decisione, evidenziando di aver depositato nei gradi di merito una formale autocertificazione reddituale. Tale documento garantiva l'esenzione spese di lite. La Corte di Cassazione ha riqualificato l'istanza come correzione di errore materiale. I giudici hanno riconosciuto la totale fondatezza della richiesta, poiché la condanna economica derivava da una mera disattenzione materiale. Il Collegio ha quindi eliminato l'onere economico a carico del cittadino.
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