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Esecuzione forzata di obblighi di fare

Definizione

Procedimento con cui si costringe una parte, tramite l'intervento del giudice, a compiere una determinata attività materiale che si era obbligata a svolgere.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esecuzione forzata di obblighi di fare: l’appello vietato
Una vicenda iniziata nel 1975 per la demolizione di costruzioni abusive si è conclusa in Cassazione chiarendo le regole sui ricorsi. Il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione forzata di obblighi di fare poiché i proprietari avevano già ottenuto un risarcimento danni. Gli eredi dei danneggiati hanno proposto appello, accolto in secondo grado. La Cassazione ha però accolto il ricorso dei proprietari confinanti, stabilendo che l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che chiude definitivamente il processo esecutivo non è mai appellabile. Contro tale provvedimento si può proporre solo l'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello, confermando l'improponibilità dell'appello.
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Opposizione agli atti esecutivi: vietato saltare il merito
Un proprietario ha avviato un'esecuzione forzata per definire i confini tra due terreni. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di richiamare il perito d'ufficio per completare le operazioni. Il proprietario ha quindi proposto un'opposizione agli atti esecutivi. Il giudice ha rigettato l'opposizione nella fase sommaria. Invece di avviare la causa di merito ordinaria, il proprietario ha presentato direttamente ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordinanza emessa a chiusura della fase sommaria non è un provvedimento definitivo. Di conseguenza, non è impugnabile direttamente davanti alla Cassazione, dovendo la parte necessariamente introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.
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Errore in Appello: l’Inappellabilità dell’Ordinanza blocca il caso
Un cittadino ha tentato di obbligare un Ministero a ricalcolare la sua pensione. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta con un'ordinanza. Il cittadino ha impugnato tale provvedimento con l'appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, sancendo il principio della **inappellabilità dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c.** Anche se l'ordinanza decide sulla sostanza del diritto, non è una sentenza e non può essere appellata. Lo strumento corretto per contestarla è l'opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, il ricorso del cittadino è stato definitivamente respinto per un errore procedurale.
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