Un cittadino ha tentato di obbligare un Ministero a ricalcolare la sua pensione. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta con un'ordinanza. Il cittadino ha impugnato tale provvedimento con l'appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, sancendo il principio della **inappellabilità dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c.** Anche se l'ordinanza decide sulla sostanza del diritto, non è una sentenza e non può essere appellata. Lo strumento corretto per contestarla è l'opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, il ricorso del cittadino è stato definitivamente respinto per un errore procedurale.
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