Una società di gestione crediti ha impugnato un decreto di estinzione del giudizio emesso dalla Corte di Cassazione, lamentando un presunto errore materiale. La ricorrente sosteneva di aver depositato una nota in risposta alla proposta di definizione accelerata, ma la Corte ha rilevato che tale atto non conteneva una formale istanza di decisione, bensì una richiesta di parere sulla propria legittimazione attiva. Poiché la normativa richiede una richiesta esplicita di proseguire il giudizio per evitare l'estinzione del giudizio, l'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile, confermando che la nota irrituale non può sostituire l'adempimento previsto dal codice di procedura civile.
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