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Error in procedendo (errore procedurale)

Definizione

Vizio relativo al rispetto delle regole del processo che comporta la nullità della decisione pronunciata dal giudice.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Appalto o interposizione fittizia di manodopera: vince il lavoratore
Un addetto alle pulizie di mezzi di trasporto ha prestato servizio formalmente dipendente da imprese appaltatrici esterne. Il lavoratore ha agito in giudizio contestando l'appalto e sostenendo l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera a favore della società committente dei trasporti. I giudici di merito hanno accertato l'illiceità dell'appalto, riconoscendo l'effettivo rapporto di lavoro subordinato con la società utilizzatrice. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le precedenti decisioni. I giudici supremi hanno respinto il ricorso dell'azienda committente per inammissibilità e infondatezza delle censure, condannando l'ente al pagamento delle spese legali.
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Motivazione apparente: annullata la sentenza favorevole ai soci
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato avvisi di accertamento a una società di costruzioni e ai suoi soci, ricostruendo induttivamente i redditi per omessa presentazione della dichiarazione e gravi lacune contabili. I giudici di primo grado hanno rideterminato i redditi riconoscendo vari costi deducibili. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, ma la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza tramite un mero richiamo formale alla pronuncia di primo grado, senza esaminare le specifiche contestazioni sull'inattendibilità dei documenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha ravvisato una grave motivazione apparente, annullando la decisione d'appello che non ha risposto in modo critico alle ragioni dell'Ufficio. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Motivazione apparente: annullato il taglio all’accertamento
La Guardia di Finanza ha svolto una verifica fiscale presso il salone di un parrucchiere, rinvenendo documentazione extracontabile con l'indicazione dei compensi reali. L'Agenzia delle Entrate ha quindi emesso un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette e IVA. I giudici di primo grado hanno ridotto il reddito accertato al 60 per cento. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la riduzione, limitandosi ad approvare in modo sbrigativo la decisione precedente. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione contestando il vizio di motivazione apparente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha annullato la sentenza. I magistrati hanno stabilito che il mero rinvio a un'altra decisione, privo di argomentazioni proprie e di analisi critica delle prove, rende la pronuncia totalmente nulla.
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