Il richiedente asilo ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale riguardante la procura speciale alle liti. Secondo la normativa speciale, nei giudizi di protezione internazionale, la delega al difensore deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Inoltre, l'avvocato deve certificare espressamente tale posteriorità temporale. Nel caso in esame, il difensore si era limitato ad autenticare la firma del ricorrente con la formula generica "è autentica", senza attestare che il rilascio fosse avvenuto dopo la notifica della decisione del Tribunale. Di conseguenza, i giudici hanno respinto il ricorso senza esaminare i motivi legati alla richiesta di asilo.
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