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Ente pubblico economico (EPE)

Definizione

Un organismo di diritto pubblico che opera nel mercato secondo criteri di economicità e imprenditorialità, simile a un'azienda privata, i cui dipendenti hanno un rapporto di lavoro di natura privatistica.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo ente pubblico: la Cassazione rinvia
Un'azienda pubblica per la promozione turistica, in liquidazione, avvia una procedura di licenziamento collettivo. Gli ex dipendenti impugnano i licenziamenti, sostenendo che l'ente, per sua natura, non avrebbe potuto applicare la normativa prevista per le imprese private. La Corte d'Appello dà ragione all'ente sulla sua natura 'economica', ma rileva un vizio di procedura per un dirigente. La Corte di Cassazione, investita della questione da entrambe le parti, ritiene la definizione della natura giuridica dell'ente un punto di diritto di particolare rilevanza e, con ordinanza interlocutoria, rinvia la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita, senza ancora decidere nel merito.
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Indennità di mobilità: quando non è dovuta
Un lavoratore di un ente pubblico, a seguito di una riorganizzazione aziendale, chiedeva un'indennità di mobilità. La Corte di Cassazione ha respinto la sua domanda, chiarendo che tale indennità era strettamente legata all'esercizio di una specifica opzione di passaggio ad altra amministrazione, opzione che il lavoratore non aveva esercitato. La sentenza sottolinea come i benefici contrattuali non possano essere estesi oltre il loro scopo originario.
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Ente pubblico non economico: licenziamento nullo
Un'Azienda di Promozione Turistica, strutturata come consorzio di enti pubblici, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo secondo le norme previste per le aziende private. La Corte di Cassazione ha qualificato l'azienda come un ente pubblico non economico, e non economico, in quanto la sua funzione primaria era il servizio pubblico finanziato con capitale pubblico, non con ricavi di mercato. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la procedura di licenziamento del settore privato era inapplicabile, rendendo nulla l'azione.
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