La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11409/2024, ha stabilito un principio fondamentale per gli enti non profit. Una società di mutuo soccorso si era vista revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato perché, secondo il tribunale, svolgeva un'"attività economica". La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'attività economica che esclude dal beneficio è solo quella con un fine di lucro diretto. Se l'attività è strumentale al raggiungimento di scopi solidaristici e mutualistici, l'ente ha diritto al gratuito patrocinio.
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