Una società di autotrasporti ha impugnato alcuni avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, contestando le sanzioni applicate. La società sosteneva che le violazioni fossero interamente imputabili all'operato infedele del proprio commercialista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'errore del commercialista e sanzioni tributarie rimangono a carico del contribuente se quest'ultimo non dimostra di aver vigilato attentamente sull'operato del professionista (assenza di culpa in vigilando). Inoltre, i giudici hanno chiarito che l'Amministrazione Finanziaria non ha l'onere di contestare specificamente ogni documento prodotto in giudizio dal contribuente, poiché l'atto impositivo rappresenta già una contestazione globale. La società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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