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Elementi di discontinuità

Definizione

Cambiamenti significativi nell'organizzazione o nella gestione introdotti dalla nuova impresa appaltatrice, che possono indicare la creazione di un'identità aziendale distinta e, quindi, escludere l'applicazione delle norme sul trasferimento d'azienda.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Trasferimento d’azienda: cambio appalto e tutele
Una società di ristorazione, subentrata a un'altra in un contratto di servizio, ha acquisito il personale. La Corte di Cassazione ha confermato che tale operazione costituisce un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., e non un semplice cambio di appalto. La Corte ha ribadito che non è necessario un contratto diretto tra le due imprese e che piccole modifiche organizzative non rappresentano una 'discontinuità' sufficiente a escludere le tutele per i lavoratori.
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Cambio di appalto: quando scatta il trasferimento d’azienda
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27707/2024, ha stabilito che un cambio di appalto, con l'acquisizione del personale, si presume un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., a meno che l'impresa subentrante non provi l'esistenza di significativi elementi di discontinuità. Nel caso di specie, il subentro in un servizio di vigilanza, con le sole modifiche di divise e tesserini, non è stato ritenuto sufficiente a escludere le tutele per il lavoratore, che ha così mantenuto i diritti maturati.
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Cambio appalto: quando è trasferimento d’azienda?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27607/2024, ha stabilito che un cambio appalto si configura come trasferimento di ramo d'azienda se l'impresa subentrante non introduce significativi elementi di discontinuità organizzativa. La semplice adozione di nuove divise non è sufficiente a escludere le tutele dell'art. 2112 c.c. per i lavoratori trasferiti, invertendo l'onere della prova a carico dell'azienda.
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Successione nell’appalto: quando non c’è obbligo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11431/2025, ha stabilito che nella successione nell'appalto non scatta l'obbligo per la nuova azienda di assumere i dipendenti della precedente se non vi è un effettivo trasferimento di personale e di beni strumentali. La Corte ha chiarito che la sola sostituzione di un'impresa con un'altra non configura automaticamente un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., specialmente in presenza di chiari 'elementi di discontinuità' tra le due gestioni.
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