Un allevatore è stato condannato per scarichi abusivi di effluenti di allevamento bufalino, immessi in acque superficiali e sotterranee senza autorizzazione e comunicazione preventiva. L'allevatore ha presentato ricorso, sostenendo la depenalizzazione reato ambientale, cioè che la sua condotta dovesse essere considerata un illecito amministrativo e non un reato penale, equiparando gli effluenti a acque reflue domestiche. Ha anche invocato lo stato di necessità per le piogge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la condanna riguardava l'utilizzo agronomico degli effluenti senza comunicazione, un reato specifico, e non l'apertura di nuovi scarichi industriali. Le argomentazioni difensive sono state ritenute irrilevanti per l'accusa contestata.
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