La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29311/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata avverso una sentenza di "patteggiamento in appello". La Corte ha ribadito che, una volta accettato il concordato sulla pena, l'imputato rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, non può più sollevare in Cassazione questioni relative a un'eventuale assoluzione (ex art. 129 c.p.p.), poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
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