Una società utilizzatrice di manodopera, dopo il fallimento dell'agenzia di somministrazione, ha pagato direttamente i lavoratori e i contributi previdenziali. Quando il curatore del fallimento ha chiesto il pagamento delle fatture arretrate, la società ha opposto l'eccezione di compensazione nel fallimento per neutralizzare la richiesta. Il fallimento sosteneva che il credito andasse prima accertato con domanda di ammissione allo stato passivo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'eccezione di compensazione nel fallimento può essere sollevata direttamente nel giudizio ordinario per bloccare la pretesa del curatore, senza necessità di ricorrere preventivamente alla procedura fallimentare, purché si chieda solo il rigetto della domanda e non la condanna al pagamento dell'eccedenza. Il ricorso del fallimento è stato dichiarato inammissibile.
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