Una società immobiliare ha affidato a un'agenzia un incarico di promozione e vendita in esclusiva per un complesso edilizio. A causa dei risultati insoddisfacenti e di una sola vendita effettuata, le parti si sono citate in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento reciproco. I primi due gradi di giudizio hanno addebitato la colpa alla società intermediaria per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. I soci dell'agenzia, ormai cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il contratto configurava una mediazione atipica con obblighi di prestazione corrispettiva. L'agente immobiliare ha violato i propri impegni contrattuali non trovando acquirenti, rendendo legittimo lo scioglimento del vincolo per sua esclusiva colpa.
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