La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'efficacia della transazione. In un complesso caso di doppia vendita immobiliare, una transazione stipulata solo tra alcuni dei contendenti non estingue automaticamente le pretese verso gli altri. La Corte ha rigettato il ricorso dell'acquirente originario, specificando che la precedente pronuncia di legittimità aveva definito solo parzialmente la controversia. Le restanti domande sono state correttamente respinte nel merito per mancata prova del danno, confermando che l'efficacia della transazione non può essere estesa oltre quanto pattuito.
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